STATUTO SOCIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1: DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Il Campeggio Club Firenze e Toscana fondato in Firenze nel 1949, è una associazione turistica, e sportiva e sociale in prevalenza fra campeggiatori, costituita con rogito del Notaio Badini di Firenze in data 25 ottobre 1952 e riconosciuta come persona giuridica con decreto del Prefetto di Firenze, n. 2937, in data 20 maggio 1958.

Il Campeggio Club Firenze e Toscana (d’ora in avanti anche solo come Club) ha sede a Firenze. La durata dell’associazione è illimitata.

ART.2: SCOPI

Gli scopi del Campeggio Club Firenze e Toscana sono:

a) praticare il campeggio come impiego del tempo libero e come stile di vita all’aria aperta;

b) collaborare con Enti e Istituti amministrativi, turistici e sportivi, pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di incrementare e facilitare la pratica del campeggio anche come mezzo di educazione civica e di rispetto dell’ambiente;

c) promuovere il turismo, lo sport e le attività culturali connesse;

d) promuovere e divulgare il turismo sostenibile, l’ecoturismo ed ogni forma di turismo praticato nel pieno

rispetto della natura, della biodiversità e della conservazione dell’ambiente;

e) salvaguardare la natura ed il territorio nonché promuovere, salvaguardare e conservare l’ecosistema marino e le specie animali che vi abitano. Tutela le aree naturali, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

Il Club può aderire agli organismi nazionali ed internazionali di campeggio e turismo.

Al solo fine di realizzare i suddetti scopi e senza che ciò possa essere considerato prevalente rispetto alle attività sopra indicate, l’associazione potrà assumere partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo o genere, potrà compiere qualunque operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria, bancaria, assicurativa o di qualsiasi altro genere, che sia strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Sono espressamente escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche.

Il Campeggio Club Firenze e Toscana non persegue fini politici e non ha scopo di lucro.

SOCI

ART. 3: QUALIFICA DI SOCIO

Sono soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli, aderiscono volontariamente all’Associazione, versando la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

Ai soli fini della quota d’iscrizione e della quota sociale annua, i soci del Campeggio Club Firenze e Toscana si distinguono in ordinari e familiari. Appartengono alla categoria dei Soci familiari, se iscritti:

a) il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto in virtù della legge n. 76/2016 del Socio ordinario;

b) coloro che appartengono allo stesso stato di famiglia del Socio ordinario;

c) i figli minorenni del Socio ordinario che non appartengono allo stesso stato di famiglia del socio ordinario.

Questi, al raggiungimento della maggiore età possono richiedere al Consiglio Direttivo di acquisire la qualifica di Socio ordinario;

d) il genitore di uno o più figli del Socio ordinario purché soci familiari.

Il Club può assegnare la qualifica di Socio onorario a persone che si siano distinte nell’attività considerata negli scopi sociali o abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Club.

ART.4: ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La persona che vuole acquisire la qualifica di Socio deve presentare una domanda scritta al Presidente. La domanda può essere avanzata soltanto da persone che abbiano compiuto la maggiore età.

Sulla iscrizione del Socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti a maggioranza semplice, secondo l’ordine della presentazione delle domande con provvedimento motivato.

All’atto di ammissione il Socio è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dello Statuto Sociale nonché a corrispondere la quota di iscrizione e le quote sociali per l’annualità in corso.

ART.5: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO, SOSPENSIONE E SANZIONI

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni scritte sottoscritte dal socio dimissionario;

b) morosità per il mancato pagamento delle quote sociali di cui all’art. 22;

c) mancata osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Presidente, nonché dei regolamenti del Club;

d) condanna passata in giudicato in seguito a reati non colposi;

e) aver tenuto, ai sensi del codice penale, comportamenti lesivi dell’immagine del Campeggio Club Firenze e Toscana e/o calunniose e/o diffamatorie nei confronti delle Cariche Sociali;

Ove il Socio sia sottoposto a procedimento penale può essere sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Nel caso di compimento delle violazioni di cui al punto c) ed e), il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà deliberare la perdita della qualifica di socio. Qualora la violazione di cui punti c) ed e) non sia di portata tale da determinare l’applicazione della sanzione di perdita della qualità di Socio, il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà applicare, a seconda della gravità della violazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione della qualifica di Socio da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi.

Prima dell’applicazione del provvedimento di perdita o sospensione della qualifica di Socio, quest’ultimo deve essere convocato e sentito dal Consiglio Direttivo. La convocazione del Socio dovrà essere effettuata con lettera raccomandata a.r. o pec con preavviso di 10 (dieci) giorni, ove sinteticamente vengono elencati gli addebiti contestati. A seguito dell’audizione, il provvedimento sarà comunicato al Socio con lettera raccomandata a.r. o pec entro 10 (dieci) giorni. Le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente sono immediatamente esecutive.

ART. 6: DIRITTI DEL SOCIO

L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nonché di partecipare e votare, anche a mezzo delega, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 7: ORGANI SOCIALI DEL CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA

Gli Organi sociali del Club sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Sindaci;

ART. 8: ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

L’Assemblea dei Soci nomina, per ogni seduta, un proprio Presidente, un Segretario e tre scrutatori scelti tra i Soci presenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 9: ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea è composta da tutti i soci, ordinari e familiari, in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuali e, ove obbligatorio o comunque predisposto, del bilancio sociale. Tale approvazione può avvenire entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera ordinaria, postale o a mano, da inviarsi al Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico quale e-mail con prova di consegna, idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea, la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di Soci appartenenti al medesimo nucleo familiare l’avviso di convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà inviato al Socio ordinario con l’indicazione di tutti i familiari componenti il suo nucleo familiare.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria ai Soci deve essere affisso nella sede sociale e rimanere esposto nei 15 (quindici) giorni antecedenti quello dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Sono compiti inderogabili dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio e deliberare il bilancio preventivo ed eventualmente quello sociale, nel momento in cui dovesse diventare obbligatorio o predisposto in maniera volontaria;

b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

c) determinare, tramite l’approvazione del bilancio preventivo, il compenso dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio sindacale;

d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

ART. 10: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

c) deliberare sull’alienazione anche di una parte della proprietà e sulla concessione di ogni altro diritto reale relativo al patrimonio immobiliare;

d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto al voto intervenuti di presenza o per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono avvenire per atto pubblico.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno il 40 per cento degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ART. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti tra i Soci iscritti da almeno cinque anni nel libro degli associati; dura in carica per cinque esercizi sociali; delibera a maggioranza dei presenti. Salvo diversa indicazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.

I membri del Consiglio direttivo devono assistere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio. L’assenza non giustificata all’Assemblea dei Soci nonché a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo nel corso di uno stesso esercizio sociale determinano la decadenza da Membro del Consiglio stesso.

I Membri cessati per scadenza del termine sono immediatamente rieleggibili.

In caso di dimissioni, di morte o di cessazione per qualsiasi altro motivo dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, questo deve essere integrato di volta in volta con i Soci che nella graduatoria dell’ultima elezione seguono all’ultimo degli eletti. In caso di parità di voti si ha riguardo alla priorità di iscrizione al Club. Il Presidente deve chiedere a mezzo raccomandata a/r, a mani, o pec, l’accettazione della nomina, che deve pervenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Qualora non fosse possibile, con le modalità sopra dette, integrare il numero dei Membri del Consiglio, esso potrà procedere alla cooptazione di non più di 2 (due) Membri che dureranno in carica per lo stesso periodo del Consiglio che sono chiamati ad integrare.

Nel caso di dimissioni contemporanee o successive l’una dall’altra nel tempo di 4 (quattro) o più Consiglieri di prima nomina, il Consiglio stesso decade. In tale caso il Consiglio direttivo nomina la Commissione elettorale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ultima dimissione ricevuta. Sino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto, quello decaduto resta in carica per i soli affari correnti. Il Socio eletto nel Consiglio Direttivo o chiamato ad integrarlo, che rinunci alla carica o che comunque ne decada, non può più farne parte sino al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo viene riunito per la prima volta entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione su convocazione del membro eletto più anziano di età, che lo presiede sino alla elezione del Presidente. Funge da Segretario, sino alla nomina di un Segretario effettivo, il membro eletto più giovane di età. Il Consiglio Direttivo è riunito ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ed almeno ogni 60 (sessanta) giorni. Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni quando gli sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci, con specifico ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo fissa le linee generali dell’attività del Club, redige il bilancio preventivo, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Delibera sull’ammissione dei Soci e nomina la Commissione elettorale oltre a quanto altro previsto dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo inoltre delibera il limite di spesa del Comitato di Gestione per ogni esercizio sociale, ne determina gli indirizzi operativi e/o gli obiettivi da raggiungere e controlla che l’operato dello stesso sia conforme a quanto stabilito.

Al momento della cessazione della carica il Consiglio uscente dovrà presentare al Consiglio Direttivo entrante una relazione relativa alla gestione degli affari correnti ed in corso di definizione.

Al termine del mandato e fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente mantiene tutti i poteri previsti statutariamente.

ART. 12: COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è costituito dal Presidente del Consiglio direttivo e da 1 (uno) o 2 (due) membri nominati dal Consiglio direttivo medesimo e scelti tra suoi membri o fra altri soggetti soci o non soci. Il Comitato di gestione assume le proprie decisioni a maggioranza ed in caso di stallo decisionale la decisione è rinviata al Consiglio direttivo che delibera con le maggioranze di cui all’articolo 11 che precede. Alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato e può partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale. I membri del Comitato di gestione devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità: esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; aver svolto, per almeno tre anni, attività professionali in materie giuridiche, economiche o tecniche; aver svolto, per almeno tre anni, attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; essere stato Membro del Consiglio Direttivo per almeno un mandato nel Club negli ultimi 10 anni.

Il Comitato di gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tali poteri devono essere esercitati nei limiti di spesa e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo. Il Comitato di gestione risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato di gestione rispondono personalmente delle spese da loro deliberate in misura eccedente il limite fissato dal Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

I membri del Comitato di gestione durano in carica quanto il Consiglio direttivo. Tuttavia, il voto su mozione di sfiducia al Comitato di gestione da parte del Consiglio direttivo comporta la decadenza dalla carica del Comitato di gestione. La sfiducia dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo.

ART.13: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente dirige il Consiglio Direttivo ed il Comitato di gestione, ne dirige i lavori, che coordina previa

convocazione, con tutti quei provvedimenti che si rendono necessari o utili alla gestione del Club ed al

raggiungimento degli scopi sociali; svolge all’Assemblea dei Soci, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo, la relazione morale sull’andamento del Club.

Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e concedere e/o richiedere eventuali fideiussioni e/o garanzie nonché stipulare contratti di leasing e affidamenti bancari con delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente può concedere procure e/o delegare alcune delle sue funzioni a membri del Consiglio direttivo o altri soggetti soci o non soci.

ART. 14: VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di dimissioni del Presidente o di vacanza per altra causa, rappresenta il Club sino alla nuova elezione.

In caso contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, il Tesoriere promuove la convocazione del Consiglio direttivo affinché proceda con la nomina della Commissione elettorale entro 20 (venti) giorni dalla notizia degli impedimenti. Sino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto, quello decaduto resta in carica per i soli affari correnti e le funzioni del Presidente verranno assolte dal Tesoriere.

ART. 15: TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende e vigila la contabilità del Club.

Nel caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

ART. 16: SEGRETARIO

Il Segretario redige e tiene i verbali del Consiglio Direttivo e compie tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane presente alla seduta.

ART. 17: COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci, al quale è affidato il controllo dell’Amministrazione del Club, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che sono eletti e durano in carica quanto il Consiglio direttivo. I Sindaci effettivi, nella prima riunione convocata dal membro più anziano di età, eleggono tra loro il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.

I Sindaci supplenti subentrano ai Sindaci effettivi a seguito di vacanza del posto.

L’Assemblea dei Soci stabilisce un emolumento annuale ai Sindaci effettivi. I Sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norma del Codice civile.

ART. 18: INDENNITÀ ED EMOLUMENTI

Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, tutte le Cariche Sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può deliberare indennità ai singoli membri di organi collegiali in caso di utilizzo delle loro attività per particolari e determinate incombenze o incarichi.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può altresì stabilire agevolazioni atte ad assicurare una adeguata presenza dei propri membri nei parchi di campeggio sociali.

BILANCIO

ART. 19: BILANCIO

L’esercizio sociale inizia col 1° ottobre e termina col 30 settembre di ciascun anno.

L’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per deliberare il bilancio preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente o comunque entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze.

AMMINISTRAZIONE DEL CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA

ART. 20: AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione del Club deve essere tenuta a norma di legge.

Libri sociali sono: libro dei Soci, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali del Comitato di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve tenere il rispettivo libro dei verbali.

Tutti i libri relativi all’amministrazione ed al funzionamento degli organi statutari devono essere bollati e vidimati a norma di legge prima del loro uso.

ART. 21: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali annue versate dai Soci;

b) dalle erogazioni da Enti o da privati;

c) dal reddito derivante dall’attività sociale;

d) dalle rendite dei capitali investiti;

e) da ogni altra entrata conseguita.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, dai fondi ed in generale dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Ente.

Le entrate devono essere depositate in uno o più Istituto di Credito d’importanza nazionale o regionale, presso i quali può aprirsi un conto corrente di corrispondenza. Una parte del patrimonio sociale può essere investito in titoli fruttiferi dello Stato, di Enti Pubblici o comunque in titoli garantiti dallo Stato nonché in altri valori mobiliari di qualsiasi tipo e genere.

ART. 22: QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE ANNUALI

Le quote di iscrizione e le quote sociali annuali sono fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tuttavia, in mancanza di espressa delibera, le quote sociali annuali possono essere adeguate al variare dell’indice del costo della vita delle famiglie degli impiegati e operai, od altro equivalente, pubblicato dall’ISTAT per la provincia di Firenze, per l’anno sociale precedente, calcolato al 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi così calcolati saranno arrotondati per difetto all’euro.

Quote sociali possono essere deliberate anche in misure diverse per i soci di età inferiore a 18 (diciotto) anni e Soci anziani (oltre 70 anni di età).

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o il Presidente possono annualmente deliberare di esonerare dal pagamento delle quote sociali i Soci che abbiano acquisito benemerenze.

La quota sociale deve essere corrisposta entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancato tempestivo pagamento della quota sociale dalla data predetta il Socio è costituito in mora ed è sospeso dall’attività sociale e dai correlativi diritti. Laddove il socio, sollecitato dal Campeggio Club Firenze e Toscana a pagare la relativa quota, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione pec, non provveda al pagamento della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, perderà immediatamente la relativa qualità.

In caso di irreperibilità del Socio, il Campeggio Club Firenze e Toscana provvederà alla notifica della lettera di richiesta di pagamento della quota sociale, in conformità a quanto previsto dall’art. 143 c.p.c. e, lo stesso, perderà immediatamente la qualità di Socio, al perfezionarsi dell’invio della lettera.

ART. 23: REGOLAMENTI ED ORGANIGRAMMI

L’organizzazione e, l’organigramma ed i regolamenti per i singoli campeggi sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Gestione tenuto conto delle varie esigenze e dei successivi sviluppi.

ART. 24: ORGANO UFFICIALE D’INFORMAZIONE

L’Organo ufficiale d’informazione del Club è il periodico “Campeggio Toscano” registrato al Tribunale di Firenze al n. 2020 del 9 luglio 1969.

ART. 25: SCIOGLIMENTO DEL CLUB

Con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei Soci, l’Assemblea dei Soci, convocata con apposito ordine del giorno, può deliberare lo scioglimento del Club; nella stessa seduta delibera a maggioranza assoluta la nomina di uno o più Commissari liquidatori ed indica la destinazione da darsi al patrimonio sociale. La deliberazione sullo scioglimento non acquista efficacia senza la nomina dell’organo di liquidazione e l’indicazione della destinazione del patrimonio sociale, che non potrà in ogni caso avvenire a favore dei Soci e di persona/e fisica/che né di Enti privati a carattere commerciale.

ART. 26 RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Regolamento Elettorale

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1: CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori del Campeggio Club Firenze e Toscana conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale. In particolare, saranno disciplinate le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, i requisiti ed i criteri di candidatura, la modalità di svolgimento delle operazioni di voto e dello scrutinio.

TITOLO II – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

ART. 2: MANDATO E RIELEGGIBILITÀ

Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale, e fatta salva l’eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo previste dallo Statuto, le cariche sociali hanno una durata di cinque anni.

In virtù di quanto previsto dallo Statuto sociale, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

ART. 3: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Almeno 30 giorni prima della scadenza delle cariche sociali o negli altri casi previsti dallo Statuto, il Consiglio Direttivo uscente procede con la nomina della Commissione elettorale.

Della suddetta nomina saranno informati i Soci tramite avviso sul sito internet ufficiale www.ccf.it.

La Commissione elettorale è composta da 4 (quattro) Soci e, la stessa, nella prima riunione dopo la nomina, designerà al suo interno il Presidente.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni dello Statuto Sociale e del presente Regolamento.

TITOLO III – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 4: CANDIDATURE E GENERALITÀ SULLE LISTE

Fermo restando le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 9 del presente Regolamento, qualsiasi socio che sia iscritto da almeno cinque anni nel libro degli associati e che sia in regola con il pagamento della quota associativa può presentare la propria candidatura per l’elezione a consigliere.

In virtù dell’art. 12 dello Statuto, il Presidente del Consiglio direttivo è anche membro del Comitato di gestione e pertanto deve possedere i requisiti indicati nel suddetto articolo.

ART. 5: PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Nei trenta (30) giorni successivi alla nomina della Commissione elettorale, le liste dovranno essere presentate per iscritto dal capolista. La presentazione può avvenire con ogni mezzo utile purché idoneo a certificarne la provenienza e la data ed ora di arrivo.

Ogni Socio può presentare una sola lista ed ogni candidato può figurare in una sola lista per lo stesso organo collegiale e deve firmarla per accettazione.

ART. 6: VALIDITÀ’ DELLE LISTE ELETTORALI

La Commissione elettorale, dopo aver raccolto le candidature dei Soci, provvederà ad esaminare i nominativi dei candidati per dichiararne valida l’eleggibilità o meno.

Sono ritenute valide le liste:

  • Composte da non più di 14 (quattordici) nominativi per la elezione del Consiglio Direttivo;
  • Formate per iscritto e sottoscritte da tutti i candidati in lista. Della sottoscrizione è ritenuto garante e responsabile il capolista presentatore della lista;
  • Firmate da almeno 30 soci presentatori elettori.

ART. 7: FORMAZIONE SCHEDA ELETTORALE

Nel successivo termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza di presentazione delle liste, la Commissione Elettorale compila la scheda elettorale trascrivendo i nominativi dei Candidati in liste separate secondo l’ordine di presentazione.

Nel caso in cui il numero dei Candidati nelle varie liste presentate non raggiunga il doppio di quello dei membri del Consiglio direttivo, la Commissione Elettorale provvede ad integrare il numero, in lista separata sino alla concorrenza di 14 (quattordici) candidati per il Consiglio Direttivo.

I Candidati chiamati ad integrare la scheda elettorale devono firmare la stessa per accettazione.

ART. 8: SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di scadenza di presentazione delle liste, la Commissione Elettorale fissa la data di svolgimento delle votazioni, curandone e dirigendone le operazioni.

Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto e non possono tenersi prima della scadenza del 30°(trentesimo) giorno dalla data della seduta del Consiglio Direttivo che ha eletto la Commissione Elettorale. Per coloro che risiedono fuori della provincia di Firenze, è possibile votare anche a mezzo del servizio postale.

Il Socio può votare non più di 7 (sette) nominativi per l’elezione del Consiglio Direttivo. Le schede recanti un numero di nominativi superiore a quello richiesto per le cariche da eleggere devono essere considerate nulle.

Lo scrutinio delle schede di votazione avverrà a cura della Commissione elettorale. Successivamente, la Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione a socio del Club. Nel caso in cui tra gli eletti non vi sia nessuno in possesso dei requisiti indicati nell’art. 12 dello Statuto, risulterà eletto il membro che, tra quelli in possesso dei suddetti requisiti, ha riportato un maggior numero di voti.

ART. 9: INCOMPATIBILITÀ

La carica di membro del Consiglio Direttivo del Club è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo di altre associazioni di campeggio o che comunque si interessino di campeggio, escluso Organizzazioni campeggistiche a carattere nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società o altri Enti che abbiano oggetto affine, analogo o complementare a quello della presente associazione. È incompatibile, inoltre, con la carica di membro del Consiglio Direttivo, l’esercizio per conto proprio o di terzi di attività concorrente con quelle svolte dalla presente associazione. Nel momento in cui viene comunicata l’elezione quale membro del Consiglio Direttivo, l’eletto deve comunicare le eventuali incompatibilità ed ha dieci giorni di tempo per effettuare una scelta tra le cariche ricoperte. Nel caso in cui tale incompatibilità non venga comunicata dall’eletto ma rilevata successivamente dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo, con raccomandata a/r o pec, dovrà invitare il proprio membro ad effettuare una scelta tra le cariche ricoperte entro 10 giorni dalla relativa comunicazione; in difetto di riscontro o scelta o laddove le eventuali giustificazioni non siano ritenute motivate, il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza. Il membrò così decaduto sarà integrato nei modi stabiliti.

Nel caso di partecipazione della presente associazione ad altri Enti o società anche di capitali, come previsto dal precedente articolo 2, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due/ terzi), potrà autorizzare i suoi componenti o altro Socio ritenuto particolarmente idoneo, ad assumere eventuali incarichi o mandati conferiti dagli Enti e società partecipate.

TITOLO IV – COLLEGIO SINDACALE

ART. 10: ELEZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si applicano le disposizioni dettate dal Titolo III per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo.

Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di cinque nominativi per l’elezione del Collegio Sindacale.

Considerando che, in virtù dell’art. 17 dello Statuto sociale, il Presidente deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili, all’interno di ciascuna lista, Vi deve essere almeno un membro iscritto al suddetto Albo. Nel caso in cui nella lista non vi sia almeno un Socio iscritto all’Albo dei revisori contabili, occorre indicare un membro non socio, pena la non validità della lista.

Il Socio può votare non più di 5 (cinque) nominativi per l’elezione del Collegio dei Sindaci. Le schede recanti un numero di nominativi superiore a quello richiesto per le cariche da eleggere devono essere considerate nulle.

La Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti. Per il Collegio dei Sindaci, sono membri effettivi i primi tre candidati eletti e sono membri supplenti i successivi due. Nel caso in cui tra i tre membri effettivi non vi sia nessuno iscritto all’Albo dei revisori contabili, risulterà eletto il membro che, tra quelli iscritti al suddetto Albo, ha riportato un maggior numero di voti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11: DISPOSIZIONI FINALI

Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci nelle modalità previste per legge.

Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell’Associazione e alle norme vigenti in materia.