STATUTO SOCIALE

ART.1- Il “CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA” fondato in Firenze nel 1949, è una associazione turistica e sportiva fra campeggiatori, costituita con rogito del Notaio Badini di Firenze in data 25 ottobre 1952 e riconosciuta come persona giuridica con decreto del Prefetto di Firenze, n. 2937, in data 20 maggio 1958, ed ha sede in Firenze.

SCOPI

ART.2 – Suoi scopi sono:
a) praticare il campeggio come impiego del tempo libero e come modo di vita all’aria aperta, il turismo, lo sport e le attività culturali connesse;
b) collaborare con Enti e Istituti amministrativi, turistici e sportivi, pubblici e privati, di Firenze e di altre città italiane e straniere, al fine di incrementare e facilitare la pratica del campeggio anche come mezzo di educazione civica;
c) cooperare per la risoluzione dei problemi inerenti al soggiorno turistico dei campeggiatori italiani e stranieri in Firenze e nei principali centri turistici della Toscana.
Gli scopi previsti dal presente Statuto possono essere realizzati d’intesa con l’Ente Provinciale del Turismo di Firenze e con gli Enti pubblici a ciò preposti in conformità alle norme di legge vigenti in materia.
Il Club può aderire alla Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning ed agli organismi internazionali di campeggio.
Al solo fine di realizzare i suddetti scopi e senza che ciò possa essere considerato prevalente rispetto alle attività sopra indicate l’associazione potrà assumere partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo o genere, potrà compiere qualunque operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria, bancaria, assicurativa o di qualsiasi altro genere, che sia strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Sono espressamente escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche.

ART.3 – Il Club non persegue fini politici di parte e non ha scopo di lucro.

SOCI

ART.4 – I soci del Club si distinguono in ordinari ed, ai soli fini della quota di iscrizione e della quota sociale annua, in familiari. Appartengono alla categoria dei Soci familiari, se iscritti:
a)il coniuge del Socio ordinario;
b)coloro che appartengono allo stesso stato di famiglia del Socio ordinario;
c)i figli minorenni del Socio ordinario che non appartengono allo stesso stato di famiglia del socio ordinario. Questi, al raggiungimento della maggiore età possono richiedere al Consiglio Direttivo di acquisire la qualifica di Socio ordinario;
d)il genitore di uno o più figli del Socio ordinario purché soci familiari.
Il Club può assegnare la qualifica di Socio onorario a persone che si siano distinte nell’attività considerata negli scopi sociali o abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Club.

ART.5- Sulla iscrizione del Socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti, secondo l’ordine della presentazione delle domande con provvedimento non motivato e insindacabile. Chiunque può presentare domanda scritta al Presidente per essere ammesso tra i Soci del Club, purché sia presentata da due Soci ordinari aventi una anzianità di iscrizione di almeno 5 (cinque)anni, i quali si rendano garanti della onorabilità del richiedente e della buona condotta dello stesso se ammesso come Socio.
All’atto di ammissione il Socio è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dello Statuto Sociale che dichiara di aver letto e ben compreso. Il numero dei Soci residenti fuori Toscana non può essere superiore ad un quinto del numero dei Soci residenti in Toscana.

ART.6 – La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni scritte;
b) morosità accertata a norma del successivo art. 26;
c) mancata osservanza dello Statuto, delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché dei regolamenti del Club.
d)condanna passata in giudicato in seguito a reati non colposi.
Ove il Socio sia sottoposto a procedimento penale può essere sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Nel caso di compimento delle violazioni di cui al punto c) il Consiglio Direttivo potrà, qualora la stessa violazione non sia di portata tale da determinare l’applicazione alla sanzione di perdita della qualità di Socio, applicare a quest’ultimo, a seconda della gravità della violazione commessa, il richiamo scritto, la censura messa a verbale del Consiglio medesimo nonché la sospensione della qualifica di Socio da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi;
Il Consiglio Direttivo con voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti e con voto segreto potrà applicare la sospensione dai benefici economici ai soci residenti nella Provincia di Firenze che non abbiano partecipato, neanche a mezzo delega, per tre volte consecutive alle Assemblee ordinarie o straordinarie.
Analogo provvedimento di sospensione dei benefici economici verrà adottato nel caso in cui i soci residenti e non residenti nella Provincia di Firenze, non abbiano partecipato alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali di cui all’articolo 22 per 2 volte consecutive.
Le deliberazioni sulle sanzioni, sulla perdita della qualità di Socio e sulla sospensione dai benefici economici sono prese dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 (due/terzi)dei suoi componenti e con voto segreto.
In ogni caso, prima della decisione, il socio deve essere sentito, previa audizione personale innanzi al Consiglio Direttivo, da inoltrarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 15 giorni, ove sinteticamente vengono elencati gli addebiti contestati.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono comunicate al Socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni ed il Socio ha uguale termine per il deposito di ricorso al Collegio dei Probiviri.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvo sospensioni del Collegio dei Probiviri.
Decorso inutilmente, il termine di 30 (trenta) giorni, previsti per l’impugnativa o respinta dal Collegio dei Probiviri, la decisione del Consiglio Direttivo si deve ritenere inappellabile.

Art. 7 – Ogni Socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un voto.
Alle cariche sociali possono essere eletti i Soci che hanno compiuto gli anni ventuno (21).
Tale diritto è esercitato come segue:
a) per la elezione delle cariche sociali, personalmente e per coloro che risiedono fuori provincia di Firenze anche a mezzo servizio postale;
b) per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, personalmente o per delega ad altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di due sole deleghe.

STRUTTURA DEL CLUB

Art. 8 – Organi sociali del Club sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Sindaci;
– il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 – L’Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e comunque non oltre il 30 aprile,ha i seguenti compiti:
a) delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo;
b) fissa la quota d’iscrizione e le quote sociali annue;
c) determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci;
d) elegge la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali alla scadenza dei termini statutari e quando ne è richiesta.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei Soci con diritto al voto ne faccia richiesta scritta motivata, compie quanto segue:
a) apporta modifiche allo Statuto;
b) decide gli argomenti proposti;
c) delibera sull’alienazione della proprietà e sulla concessione di ogni altro diritto reale relativo al patrimonio immobiliare;
d) delibera sulla concessione in locazione dei campeggi di proprietà dell’Ente;
e) delibera in ordine all’acquisizione e dismissione di partecipazioni, in ogni forma, in Società di Capitali ed altri Enti Commerciali. L’Assemblea straordinaria può essere convocata anche dal Collegio dei Sindaci, allorché lo richiedano motivi di particolare gravità.

ART. 10 – L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida, salvo diversa indicazione, in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è valida se ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, se è straordinaria, se è presente o presente per delega almeno un ventesimo più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di Assemblea straordinaria l’avviso ai Soci va spedito almeno dieci giorni prima della data della convocazione, a mezzo raccomandata.
In caso di Assemblea ordinaria l’avviso ai Soci viene dato mediante affissione di comunicato nella sede sociale da rimanere esposto per i venti giorni prima dell’Assemblea.
Almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea deve essere inviato avviso con lettera ordinaria al domicilio dei soci aventi diritto al voto.
In caso di Soci appartenenti al medesimo nucleo familiare, ai sensi del precedente articolo 4, l’avviso di convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, sarà inviato al Socio ordinario con l’indicazione di tutti i familiari componenti il suo nucleo familiare.
ART. 11- L’Assemblea dei Soci nomina, per ogni seduta, un proprio Presidente, un Segretario e tre scrutatori scelti tra i Soci presenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto di 11 (undici) membri eletti tra i Soci; dura in carica per tre esercizi sociali; delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa indicazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
I membri del Consiglio devono assistere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio.
L’assenza non giustificata all’Assemblea dei Soci ed a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo nel corso di uno stesso esercizio sociale, determina la decadenza da Membro del Consiglio stesso. I Membri cessati per scadenza del termine sono immediatamente rieleggibili.

ART. 13- In caso di dimissioni, di morte o di cessazione per qualsiasi altro motivo dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo deve essere integrato di volta in volta con i Soci che nella graduatoria dell’ultima elezione seguono all’ultimo degli eletti. In caso di parità di voti si ha riguardo alla priorità di iscrizione al Club; in difetto all’anzianità di età. Il Presidente deve chiedere a mezzo raccomandata l’accettazione della nomina, che deve pervenire entro 8 (otto) giorni dal ricevimento. Qualora non fosse possibile, con le modalità sopra dette, integrare il numero dei Membri del Consiglio, esso potrà procedere alla cooptazione di non più di 2 (due) Membri che dureranno in carica per lo stesso periodo del Consiglio che sono chiamati ad integrare.
Nel caso di dimissioni contemporanee di 6 (sei)o più Consiglieri in carica o di dimissioni pur successive l’una dall’altra nel tempo di almeno 6 (sei) consiglieri originariamente eletti, il Consiglio stesso decade. In tale caso il Presidente deve convocare l’Assemblea dei Soci per la nuova elezione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle dimissioni. Sino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto, quello decaduto resta in carica per i soli affari correnti. Il Socio eletto nel Consiglio Direttivo o chiamato ad integrarlo, che rinunci alla carica o che comunque ne decada, non può più farne parte sino al rinnovo delle cariche sociali.
Restano comunque validi i limiti di cui all’articolo 12 ultimo capoverso.

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed un altro membro per la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio Direttivo viene riunito per la prima volta entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione su convocazione del membro eletto più anziano di età, che lo presiede sino alla elezione del Presidente. Funge da Segretario, sino alla nomina di un Segretario effettivo, il membro eletto più giovane di età. Il Consiglio Direttivo è riunito ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ed almeno ogni 60 (sessanta) giorni. Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni quando gli sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci, con specifico ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo fissa le linee generali dell’attività del Club e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; adotta tutte le iniziative che reputa necessarie per il buon andamento del Club e per il mantenimento del patrimonio sociale, salvo gli atti demandati all’Assemblea ordinaria e straordinaria come stabilito dal precedente articolo 9.Redige il bilancio preventivo e predispone il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Delibera il limite di spesa della Giunta Esecutiva, per ogni esercizio sociale e ne determina gli indirizzi operativi.
Delibera sull’ammissione dei Soci e decide in ordine a quanto previsto all’articolo 6. Per l’istruttoria può delegare uno o più consiglieri che devono riferire ad una successiva riunione appositamente convocata. Per lo svolgimento dell’attività il Consiglio Direttivo può costituire sezioni o commissioni, designando un consigliere a presiederle. Il Consiglio Direttivo per tale scopo può inserire in dette commissioni anche Soci e non Soci purché particolarmente competenti. Su delega del Consiglio Direttivo dette sezioni o commissioni possono operare con loro decisioni autonome.
Per la elezione della Giunta Esecutiva e per la votazione sulla sfiducia è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei membri del Consiglio Direttivo.
Al momento della cessazione della carica il Consiglio uscente dovrà presentare al Consiglio Direttivo entrante una relazione relativa alla gestione degli affari correnti ed in corso di definizione

ART. 15 – La Giunta Esecutiva è organo del Consiglio Direttivo ed è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da un altro Consigliere eletto dal Consiglio stesso
Il Presidente può far partecipare ai lavori della Giunta i responsabili delle Commissioni e Sezioni di cui al precedente articolo 14, ed anche altri Soci particolarmente competenti sulle materie sottoposte al suo esame.
La Giunta Esecutiva attua i deliberati del Consiglio Direttivo ed ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti di spesa e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Direttivo.
La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del conto consuntivo.
I membri della Giunta Esecutiva rispondono delle spese da loro deliberate in misura eccedente il limite fissato dal Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.
Il voto su mozione di sfiducia alla Giunta Esecutiva comporta la decadenza dalla carica del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario nonché dell’altro Consigliere eletto.

ART. 16 – Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club; presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, ne dirige i lavori, che coordina previa convocazione, con tutti quei provvedimenti che si rendono necessari o utili all’incremento del Club ed al raggiungimento degli scopi sociali; svolge all’Assemblea dei Soci, in occasione della presentazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo, la relazione morale sull’andamento del Club.
Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di dimissioni del Presidente o di vacanza per altra causa, rappresenta il Club sino alla nuova elezione; esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Presidente.

ART. 17 – Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione e alla contabilità del Club. Emette, congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente, i mandati di entrata e di uscita. Nel caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. Assume infine le funzioni di Presidente in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 18 – Il Segretario redige e tiene i verbali del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Vista i mandati di entrata e di uscita e compie tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane presente alla seduta.
ART. 19 – Il Collegio dei Sindaci, al quale è affidato il controllo dell’Amministrazione del Club, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. I Sindaci effettivi, nella prima riunione convocata dal membro più anziano di età, eleggono tra loro il Presidente.
I Sindaci supplenti subentrano ai Sindaci effettivi a seguito di vacanza del posto.
L’Assemblea dei Soci stabilisce un emolumento annuale ai Sindaci effettivi. I Sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice Civile.

ART. 20 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Possono far parte del Collegio dei Probiviri Soci che abbiano età superiore a trenta anni, ma con almeno 6 (sei) anni di anzianità di iscrizione al Club.
Nella prima riunione, convocata dal più anziano di età, i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri decide con tre membri; i membri supplenti sostituiscono gli effettivi di volta in volta e per la trattazione di uno specifico ricorso, laddove si configurino ragioni di incompatibilità.
Qualora l’incompatibilità si verifichi per il Presidente, il Collegio è presieduto dal più anziano di età. Il Collegio dei Probiviri decide in sede di impugnativa sulle decisioni del Consiglio Direttivo di cui all’articolo 6 ed inoltre dirime in unico grado tutte le controversie insorte tra Soci relativamente all’esercizio delle attività sociali, ai diritti, doveri e facoltà derivanti dalla qualifica di Socio. Per quanto preveduto i Soci sono tenuti a non adire altra autorità, riconoscendo competenza esclusiva a dirimere le controversie tra loro insorte al Collegio dei Probiviri.
I ricorsi di cui all’articolo 6 sono depositati in duplice copia al Consiglio Direttivo, che può formulare osservazioni; tutti gli altri ricorsi sono proposti mediante deposito di tante copie quante sono le parti indicate dal ricorrente e contro le quali si chiede la pronuncia, alla Giunta Esecutiva che può formulare le proprie osservazioni e richiedere al Consiglio Direttivo le decisioni di cui all’articolo 6. Il Segretario provvede in ogni caso a trasmettere una copia del ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento; nello stesso termine procede alla comunicazione del ricorso alle altre parti mediante raccomandata.
Le parti contro le quali è presentato un ricorso devono essere sentite, previa audizione personale innanzi al Collegio dei Probiviri, da inoltrarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 15 giorni, prima della decisione e possono presentare memoria e difesa. La mancata ottemperanza ad un invito equivale ad audizione.
Per gli accertamenti istruttori e l’audizione delle parti, il Collegio può delegare un proprio membro. Il Collegio dei Probiviri deve in ogni caso decidere il ricorso entro 30 (trenta)giorni dal ricevimento o dal compimento degli atti istruttori deliberati.

ART. 21 – Salvo quanto diversamente disposto, tutte le Cariche Sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può deliberare indennità ai singoli membri di organi collegiali in caso di utilizzo delle loro attività per particolari e determinate incombenze o incarichi.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può altresì stabilire agevolazioni atte ad assicurare una adeguata presenza dei propri membri nei parchi di campeggio sociali.

BILANCIO ED ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

ART. 22 – L’esercizio sociale inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. L’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per deliberare il bilancio preventivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente o comunque entro 180 giorni quando lo richiedono particolari esigenzerelative alla struttura o all’oggetto della società. Nel caso che sia scaduto il triennio di durata in carica del Consiglio Direttivo, detta Assemblea provvede alla nomina di una Commissione Elettorale composta da 5 (cinque) membri, che eleggono tra loro un Presidente. Alla Commissione Elettorale, nei successivi 30 (trenta) giorni, devono pervenire le liste dei candidati.
Ciascuna lista può contenere fino a un massimo di 22 (ventidue) nominativi per la elezione del Consiglio Direttivo, non più di 5 (cinque) nominativi per >elezione del Collegio dei Sindaci e non più di 5 (cinque) nominativi per la elezione del Collegio dei Probiviri e deve essere firmata da almeno trenta Soci presentatori elettori.
Ogni Socio può presentare una sola lista; ogni candidato può figurare in una sola lista per lo stesso organo collegiale e deve firmarla per accettazione. Nel successivo termine di giorni 15 (quindici) la Commissione Elettorale compila la scheda elettorale trascrivendo i nominativi dei Candidati in liste separate secondo l’ordine di presentazione. Nel caso che il numero dei Candidati nelle varie liste presentate non raggiunga il doppio di quello dei membri degli organi Collegiali da eleggere, la Commissione Elettorale provvede ad integrare il numero, in lista separata sino alla concorrenza di >22(ventidue) candidati per il Consiglio Direttivo, di 10 (dieci) candidati rispettivamente per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri.
I Candidati chiamati ad integrare la scheda elettorale devono firmare la stessa per accettazione. Nello stesso termine la Commissione Elettorale fissa la data di svolgimento delle votazioni, curandone e dirigendone le operazioni. Le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto e non possono tenersi prima della scadenza del 60°(sessantesimo) giorno dalla data dell’Assemblea che ha eletto la Commissione Elettorale. Il Socio può votare non più di 11 (undici) nominativi per l’elezione del Consiglio Direttivo, non più di 5 (cinque)< nominativi rispettivamente per l’elezione del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Le schede recanti un numero di nominativi superiore a >quello richiesto per le cariche da eleggere devono essere considerate nulle.
La Commissione Elettorale, compiute le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti. Per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri, sono membri effettivi i primi tre candidati eletti e sono membri >supplenti i successivi due.

ART. 23 – La carica di membro del Consiglio Direttivo del Club è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo di altre associazioni di campeggio o che comunque si interessino di campeggio (esclusa la Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning – Federcampeggio od altre Organizzazioni campeggistiche a carattere nazionale).
I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare a gare di appalto di lavori o servizi da svolgere per il “Campeggio Club Firenze e Toscana”. I membri del Consiglio Direttivo non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società o altri Enti che abbiano oggetto affine, analogo o complementare a quello della presente associazione. E’ incompatibile inoltre con la carica di membro del Consiglio Direttivo, l’esercizio per conto proprio o di terzi di attività concorrente con quelle svolte dalla presente associazione. L’incompatibilità deve essere rilevata dal Consiglio Direttivo che deve invitare il proprio membro ad effettuare una scelta tra le cariche ricoperte; in difetto il Consiglio Direttivo delibera la decadenza e si fa luogo ad integrazione dell’organo nei modi stabiliti. Nel caso di partecipazione della presente associazione ad altri Enti o società anche di capitali, come previsto dal precedente articolo 2, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due/ terzi), potrà autorizzare i suoi componenti o altro Socio ritenuto particolarmente idoneo, ad assumere eventuali incarichi o mandati conferiti dagli Enti e società partecipate.
In tale caso, i membri del Consiglio Direttivo, dovranno devolvere all’associazione, in ossequio a quanto previsto dal precedente articolo 21, l’80% (ottanta per cento) degli introiti derivanti dagli incarichi ricoperti negli Enti e nelle società partecipate. E’ comunque fatto salvo il rimborso delle spese.

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

ART. 24 – L’amministrazione del Club deve essere tenuta a norma di legge.
Libri sociali sono: libro dei Soci, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali della Giunta Esecutiva. Il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri devono tenere il rispettivo libro dei verbali.
Tutti i libri relativi all’amministrazione ed al funzionamento degli organi statutari devono essere bollati e vidimati a norma di legge prima del loro uso. Le sezioni e Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo non sono obbligate alla tenuta di propri libri verbali.
Riferiranno al Consiglio Direttivo ogni volta che questo ne farà richiesta.

ART. 25 – Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali annue versate dai Soci;
b) dalle erogazioni da Enti o da privati;
c) dal reddito derivante dall’attività sociale;
d) da ogni altra entrata conseguita.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai beni acquistati con i mezzi di cui sopra;
b) dalle rendite dei capitali investiti.

ART. 26 – Le quote di iscrizione e le quote sociali annuali sono fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tuttavia in mancanza di espressa delibera, le quote sociali annuali possono essere adeguate al variare dell’indice del costo della vita delle famiglie degli impiegati e operai, od altro equivalente, pubblicato dall’ISTAT per la provincia di Firenze, per l’anno sociale precedente, calcolato al 31 ottobre di ciascun anno. Quote sociali possono essere deliberate anche in misure diverse per i Soci familiari, soci di età inferiore a 18 (diciotto) anni e Soci anziani.
Il Consiglio Direttivo può annualmente deliberare di far assumere dal Club, e ciò a titolo di omaggio, la quota sociale di alcuni Soci, o simpatizzanti che abbiano acquisito benemerenze .
La quota sociale deve essere corrisposta entro il 28 febbraio di ogni anno; fatto salvo quanto preveduto dall’articolo 6, il mancato tempestivo pagamento della quota sociale dalla data predetta costituisce in mora il Socio e ne determina la sospensione dall’attività sociale e dai correlativi diritti. Laddove il socio, sollecitato dal Campeggio Club Firenze e Toscana a pagare la relativa quota, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non provveda al pagamento della stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, perderà immediatamente la relativa qualità.
In caso di irreperibilità del Socio, il Campeggio Club Firenze e Toscana provvederà alla notifica, ex art. 143 c.p.c., della lettera di richiesta di pagamento della quota sociale, al perfezionamento della quale il medesimo perderà immediatamente la qualità di Socio.

ART. 27 – Le entrate devono essere depositate in uno o più Istituti di Credito d’importanza nazionale o regionale, presso i quali può aprirsi un conto corrente di corrispondenza. Una parte del patrimonio sociale può essere investito in titoli fruttiferi dello Stato, di Enti Pubblici o comunque in titoli garantiti dallo Stato nonché in altri valori mobiliari di qualsiasi tipo e genere.

ART. 28 – Per l’organizzazione dei Soci residenti nelle altre città della Toscana, il Consiglio Direttivo potrà costituire delle delegazioni, nominando tra i Soci suddetti un delegato che terrà il collegamento con il Consiglio Direttivo.
Il programma di attività e le iniziative delle delegazioni, previste da questo articolo dovranno essere approvati dal
Consiglio Direttivo del Club.

ART. 29 – L’organizzazione e l’organigramma per i singoli campi sono deliberati dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle varie esigenze e dei successivi sviluppi. I regolamenti dei vari campi devono attenersi agli stessi criteri di moralità, giustizia e socialità, ma possono diversificare fra loro in rapporto alle diverse condizioni d’esercizio.

ART. 30 – Organo ufficiale d’informazione del Club è il periodico “Campeggio Toscano” registrato al Tribunale di Firenze al n. 2020 del 9 luglio 1969.

ART. 31 – Con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei Soci, l’Assemblea dei Soci, convocata con apposito ordine del giorno, può deliberare lo scioglimento del Club; nella stessa seduta delibera a maggioranza assoluta la nomina di uno o più Commissari liquidatori ed indica la destinazione da darsi al patrimonio sociale. La deliberazione sullo scioglimento non acquista efficacia senza la nomina dell’organo di liquidazione e la indicazione della destinazione del patrimonio sociale, che non potrà in ogni caso avvenire a favore dei Soci e di persona/e fisica/che né di Enti privati a carattere commerciale.

In originale
Firmato Ermanno Bartoli
Firmato Giuseppe Petrina Notaio (sigillo)