STATUTO SOCIALE
STATUTO SOCIALE
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1: DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
Il Campeggio Club Firenze e Toscana fondato in Firenze nel 1949, è una associazione turistica, e sportiva e sociale in prevalenza fra campeggiatori, costituita con rogito del Notaio Badini di Firenze in data 25 ottobre 1952 e riconosciuta come persona giuridica con decreto del Prefetto di Firenze, n. 2937, in data 20 maggio 1958.
Il Campeggio Club Firenze e Toscana (d’ora in avanti anche solo come Club) ha sede a Firenze. La durata dell’associazione è illimitata.
ART.2: SCOPI
Gli scopi del Campeggio Club Firenze e Toscana sono:
a) praticare il campeggio come impiego del tempo libero e come stile di vita all’aria aperta;
b) collaborare con Enti e Istituti amministrativi, turistici e sportivi, pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di incrementare e facilitare la pratica del campeggio anche come mezzo di educazione civica e di rispetto dell’ambiente;
c) promuovere il turismo, lo sport e le attività culturali connesse;
d) promuovere e divulgare il turismo sostenibile, l’ecoturismo ed ogni forma di turismo praticato nel pieno
rispetto della natura, della biodiversità e della conservazione dell’ambiente;
e) salvaguardare la natura ed il territorio nonché promuovere, salvaguardare e conservare l’ecosistema marino e le specie animali che vi abitano. Tutela le aree naturali, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile.
Il Club può aderire agli organismi nazionali ed internazionali di campeggio e turismo.
Al solo fine di realizzare i suddetti scopi e senza che ciò possa essere considerato prevalente rispetto alle attività sopra indicate, l’associazione potrà assumere partecipazioni in società o enti di qualsiasi tipo o genere, potrà compiere qualunque operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria, bancaria, assicurativa o di qualsiasi altro genere, che sia strumentale al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Sono espressamente escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche.
Il Campeggio Club Firenze e Toscana non persegue fini politici e non ha scopo di lucro.
SOCI
ART. 3: QUALIFICA DI SOCIO
Sono soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli, aderiscono volontariamente all’Associazione, versando la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Ai soli fini della quota d’iscrizione e della quota sociale annua, i soci del Campeggio Club Firenze e Toscana si distinguono in ordinari e familiari. Appartengono alla categoria dei Soci familiari, se iscritti:
a) il coniuge, l’unito civilmente e il convivente di fatto in virtù della legge n. 76/2016 del Socio ordinario;
b) coloro che appartengono allo stesso stato di famiglia del Socio ordinario;
c) i figli minorenni del Socio ordinario che non appartengono allo stesso stato di famiglia del socio ordinario.
Questi, al raggiungimento della maggiore età possono richiedere al Consiglio Direttivo di acquisire la qualifica di Socio ordinario;
d) il genitore di uno o più figli del Socio ordinario purché soci familiari.
Il Club può assegnare la qualifica di Socio onorario a persone che si siano distinte nell’attività considerata negli scopi sociali o abbiano acquisito particolari benemerenze verso il Club.
ART.4: ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La persona che vuole acquisire la qualifica di Socio deve presentare una domanda scritta al Presidente. La domanda può essere avanzata soltanto da persone che abbiano compiuto la maggiore età.
Sulla iscrizione del Socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti a maggioranza semplice, secondo l’ordine della presentazione delle domande con provvedimento motivato.
All’atto di ammissione il Socio è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di presa conoscenza e accettazione dello Statuto Sociale nonché a corrispondere la quota di iscrizione e le quote sociali per l’annualità in corso.
ART.5: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO, SOSPENSIONE E SANZIONI
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni scritte sottoscritte dal socio dimissionario;
b) morosità per il mancato pagamento delle quote sociali di cui all’art. 22;
c) mancata osservanza dello Statuto, delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Presidente, nonché dei regolamenti del Club;
d) condanna passata in giudicato in seguito a reati non colposi;
e) aver tenuto, ai sensi del codice penale, comportamenti lesivi dell’immagine del Campeggio Club Firenze e Toscana e/o calunniose e/o diffamatorie nei confronti delle Cariche Sociali;
Ove il Socio sia sottoposto a procedimento penale può essere sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Nel caso di compimento delle violazioni di cui al punto c) ed e), il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà deliberare la perdita della qualifica di socio. Qualora la violazione di cui punti c) ed e) non sia di portata tale da determinare l’applicazione della sanzione di perdita della qualità di Socio, il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta potrà applicare, a seconda della gravità della violazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione della qualifica di Socio da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi.
Prima dell’applicazione del provvedimento di perdita o sospensione della qualifica di Socio, quest’ultimo deve essere convocato e sentito dal Consiglio Direttivo. La convocazione del Socio dovrà essere effettuata con lettera raccomandata a.r. o pec con preavviso di 10 (dieci) giorni, ove sinteticamente vengono elencati gli addebiti contestati. A seguito dell’audizione, il provvedimento sarà comunicato al Socio con lettera raccomandata a.r. o pec entro 10 (dieci) giorni. Le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente sono immediatamente esecutive.
ART. 6: DIRITTI DEL SOCIO
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nonché di partecipare e votare, anche a mezzo delega, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 7: ORGANI SOCIALI DEL CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA
Gli Organi sociali del Club sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Sindaci;
ART. 8: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in via telematica, in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
L’Assemblea dei Soci nomina, per ogni seduta, un proprio Presidente, un Segretario e tre scrutatori scelti tra i Soci presenti, esclusi i membri del Consiglio Direttivo.
ART. 9: ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea è composta da tutti i soci, ordinari e familiari, in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuali e, ove obbligatorio o comunque predisposto, del bilancio sociale. Tale approvazione può avvenire entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera ordinaria, postale o a mano, da inviarsi al Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo, anche telematico quale e-mail con prova di consegna, idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea, la seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In caso di Soci appartenenti al medesimo nucleo familiare l’avviso di convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà inviato al Socio ordinario con l’indicazione di tutti i familiari componenti il suo nucleo familiare.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria ai Soci deve essere affisso nella sede sociale e rimanere esposto nei 15 (quindici) giorni antecedenti quello dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Sono compiti inderogabili dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio e deliberare il bilancio preventivo ed eventualmente quello sociale, nel momento in cui dovesse diventare obbligatorio o predisposto in maniera volontaria;
b) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
c) determinare, tramite l’approvazione del bilancio preventivo, il compenso dei membri del Comitato di Gestione e del Collegio sindacale;
d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
ART. 10: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le convocazioni dell’Assemblea straordinaria avvengono con le stesse modalità di quella ordinaria.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
c) deliberare sull’alienazione anche di una parte della proprietà e sulla concessione di ogni altro diritto reale relativo al patrimonio immobiliare;
d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà degli aventi diritto al voto intervenuti di presenza o per delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono avvenire per atto pubblico.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno il 40 per cento degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
ART. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti tra i Soci iscritti da almeno cinque anni nel libro degli associati; dura in carica per cinque esercizi sociali; delibera a maggioranza dei presenti. Salvo diversa indicazione, per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
I membri del Consiglio direttivo devono assistere alle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio. L’assenza non giustificata all’Assemblea dei Soci nonché a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo nel corso di uno stesso esercizio sociale determinano la decadenza da Membro del Consiglio stesso.
I Membri cessati per scadenza del termine sono immediatamente rieleggibili.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione per qualsiasi altro motivo dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, questo deve essere integrato di volta in volta con i Soci che nella graduatoria dell’ultima elezione seguono all’ultimo degli eletti. In caso di parità di voti si ha riguardo alla priorità di iscrizione al Club. Il Presidente deve chiedere a mezzo raccomandata a/r, a mani, o pec, l’accettazione della nomina, che deve pervenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento. Qualora non fosse possibile, con le modalità sopra dette, integrare il numero dei Membri del Consiglio, esso potrà procedere alla cooptazione di non più di 2 (due) Membri che dureranno in carica per lo stesso periodo del Consiglio che sono chiamati ad integrare.
Nel caso di dimissioni contemporanee o successive l’una dall’altra nel tempo di 4 (quattro) o più Consiglieri di prima nomina, il Consiglio stesso decade. In tale caso il Consiglio direttivo nomina la Commissione elettorale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ultima dimissione ricevuta. Sino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto, quello decaduto resta in carica per i soli affari correnti. Il Socio eletto nel Consiglio Direttivo o chiamato ad integrarlo, che rinunci alla carica o che comunque ne decada, non può più farne parte sino al rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo viene riunito per la prima volta entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione dei risultati dell’elezione su convocazione del membro eletto più anziano di età, che lo presiede sino alla elezione del Presidente. Funge da Segretario, sino alla nomina di un Segretario effettivo, il membro eletto più giovane di età. Il Consiglio Direttivo è riunito ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente ed almeno ogni 60 (sessanta) giorni. Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni quando gli sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci, con specifico ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo fissa le linee generali dell’attività del Club, redige il bilancio preventivo, predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Delibera sull’ammissione dei Soci e nomina la Commissione elettorale oltre a quanto altro previsto dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo inoltre delibera il limite di spesa del Comitato di Gestione per ogni esercizio sociale, ne determina gli indirizzi operativi e/o gli obiettivi da raggiungere e controlla che l’operato dello stesso sia conforme a quanto stabilito.
Al momento della cessazione della carica il Consiglio uscente dovrà presentare al Consiglio Direttivo entrante una relazione relativa alla gestione degli affari correnti ed in corso di definizione.
Al termine del mandato e fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente mantiene tutti i poteri previsti statutariamente.
ART. 12: COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione è costituito dal Presidente del Consiglio direttivo e da 1 (uno) o 2 (due) membri nominati dal Consiglio direttivo medesimo e scelti tra suoi membri o fra altri soggetti soci o non soci. Il Comitato di gestione assume le proprie decisioni a maggioranza ed in caso di stallo decisionale la decisione è rinviata al Consiglio direttivo che delibera con le maggioranze di cui all’articolo 11 che precede. Alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato e può partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale. I membri del Comitato di gestione devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità: esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; aver svolto, per almeno tre anni, attività professionali in materie giuridiche, economiche o tecniche; aver svolto, per almeno tre anni, attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; essere stato Membro del Consiglio Direttivo per almeno un mandato nel Club negli ultimi 10 anni.
Il Comitato di gestione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tali poteri devono essere esercitati nei limiti di spesa e secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo. Il Comitato di gestione risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato di gestione rispondono personalmente delle spese da loro deliberate in misura eccedente il limite fissato dal Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.
I membri del Comitato di gestione durano in carica quanto il Consiglio direttivo. Tuttavia, il voto su mozione di sfiducia al Comitato di gestione da parte del Consiglio direttivo comporta la decadenza dalla carica del Comitato di gestione. La sfiducia dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo.
ART.13: PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club sia di fronte a terzi che in giudizio.
Il Presidente dirige il Consiglio Direttivo ed il Comitato di gestione, ne dirige i lavori, che coordina previa
convocazione, con tutti quei provvedimenti che si rendono necessari o utili alla gestione del Club ed al
raggiungimento degli scopi sociali; svolge all’Assemblea dei Soci, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo, la relazione morale sull’andamento del Club.
Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e concedere e/o richiedere eventuali fideiussioni e/o garanzie nonché stipulare contratti di leasing e affidamenti bancari con delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente può concedere procure e/o delegare alcune delle sue funzioni a membri del Consiglio direttivo o altri soggetti soci o non soci.
ART. 14: VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in caso di dimissioni del Presidente o di vacanza per altra causa, rappresenta il Club sino alla nuova elezione.
In caso contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, il Tesoriere promuove la convocazione del Consiglio direttivo affinché proceda con la nomina della Commissione elettorale entro 20 (venti) giorni dalla notizia degli impedimenti. Sino all’insediamento del nuovo Consiglio eletto, quello decaduto resta in carica per i soli affari correnti e le funzioni del Presidente verranno assolte dal Tesoriere.
ART. 15: TESORIERE
Il Tesoriere sovrintende e vigila la contabilità del Club.
Nel caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.
ART. 16: SEGRETARIO
Il Segretario redige e tiene i verbali del Consiglio Direttivo e compie tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Segretario sono assunte dal Consigliere più giovane presente alla seduta.
ART. 17: COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci, al quale è affidato il controllo dell’Amministrazione del Club, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che sono eletti e durano in carica quanto il Consiglio direttivo. I Sindaci effettivi, nella prima riunione convocata dal membro più anziano di età, eleggono tra loro il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.
I Sindaci supplenti subentrano ai Sindaci effettivi a seguito di vacanza del posto.
L’Assemblea dei Soci stabilisce un emolumento annuale ai Sindaci effettivi. I Sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norma del Codice civile.
ART. 18: INDENNITÀ ED EMOLUMENTI
Salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, tutte le Cariche Sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può deliberare indennità ai singoli membri di organi collegiali in caso di utilizzo delle loro attività per particolari e determinate incombenze o incarichi.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, può altresì stabilire agevolazioni atte ad assicurare una adeguata presenza dei propri membri nei parchi di campeggio sociali.
BILANCIO
ART. 19: BILANCIO
L’esercizio sociale inizia col 1° ottobre e termina col 30 settembre di ciascun anno.
L’assemblea dei soci deve essere convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per deliberare il bilancio preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente o comunque entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze.
AMMINISTRAZIONE DEL CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA
ART. 20: AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione del Club deve essere tenuta a norma di legge.
Libri sociali sono: libro dei Soci, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali del Comitato di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve tenere il rispettivo libro dei verbali.
Tutti i libri relativi all’amministrazione ed al funzionamento degli organi statutari devono essere bollati e vidimati a norma di legge prima del loro uso.
ART. 21: ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali annue versate dai Soci;
b) dalle erogazioni da Enti o da privati;
c) dal reddito derivante dall’attività sociale;
d) dalle rendite dei capitali investiti;
e) da ogni altra entrata conseguita.
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili, dai fondi ed in generale dai rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Ente.
Le entrate devono essere depositate in uno o più Istituto di Credito d’importanza nazionale o regionale, presso i quali può aprirsi un conto corrente di corrispondenza. Una parte del patrimonio sociale può essere investito in titoli fruttiferi dello Stato, di Enti Pubblici o comunque in titoli garantiti dallo Stato nonché in altri valori mobiliari di qualsiasi tipo e genere.
ART. 22: QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE ANNUALI
Le quote di iscrizione e le quote sociali annuali sono fissate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Tuttavia, in mancanza di espressa delibera, le quote sociali annuali possono essere adeguate al variare dell’indice del costo della vita delle famiglie degli impiegati e operai, od altro equivalente, pubblicato dall’ISTAT per la provincia di Firenze, per l’anno sociale precedente, calcolato al 31 ottobre di ciascun anno. Gli importi così calcolati saranno arrotondati per difetto all’euro.
Quote sociali possono essere deliberate anche in misure diverse per i soci di età inferiore a 18 (diciotto) anni e Soci anziani (oltre 70 anni di età).
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o il Presidente possono annualmente deliberare di esonerare dal pagamento delle quote sociali i Soci che abbiano acquisito benemerenze.
La quota sociale deve essere corrisposta entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancato tempestivo pagamento della quota sociale dalla data predetta il Socio è costituito in mora ed è sospeso dall’attività sociale e dai correlativi diritti. Laddove il socio, sollecitato dal Campeggio Club Firenze e Toscana a pagare la relativa quota, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione pec, non provveda al pagamento della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, perderà immediatamente la relativa qualità.
In caso di irreperibilità del Socio, il Campeggio Club Firenze e Toscana provvederà alla notifica della lettera di richiesta di pagamento della quota sociale, in conformità a quanto previsto dall’art. 143 c.p.c. e, lo stesso, perderà immediatamente la qualità di Socio, al perfezionarsi dell’invio della lettera.
ART. 23: REGOLAMENTI ED ORGANIGRAMMI
L’organizzazione e, l’organigramma ed i regolamenti per i singoli campeggi sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Gestione tenuto conto delle varie esigenze e dei successivi sviluppi.
ART. 24: ORGANO UFFICIALE D’INFORMAZIONE
L’Organo ufficiale d’informazione del Club è il periodico “Campeggio Toscano” registrato al Tribunale di Firenze al n. 2020 del 9 luglio 1969.
ART. 25: SCIOGLIMENTO DEL CLUB
Con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei Soci, l’Assemblea dei Soci, convocata con apposito ordine del giorno, può deliberare lo scioglimento del Club; nella stessa seduta delibera a maggioranza assoluta la nomina di uno o più Commissari liquidatori ed indica la destinazione da darsi al patrimonio sociale. La deliberazione sullo scioglimento non acquista efficacia senza la nomina dell’organo di liquidazione e l’indicazione della destinazione del patrimonio sociale, che non potrà in ogni caso avvenire a favore dei Soci e di persona/e fisica/che né di Enti privati a carattere commerciale.
ART. 26 RINVIO
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
CODICE ETICO E DI CONDOTTA
Codice Etico e di Condotta
Campeggio Club Firenze e Toscana
(Fondato nel 1949 — Persona Giuridica riconosciuta con D.P.F. n. 2937/1958)
ART. 1 — NATURA, VALORI E FINALITÀ DEL CODICE ETICO
- Il presente Codice Etico e di Condotta (di seguito “Codice”) esprime i principi guida, i valori costitutivi e le norme di comportamento a cui il Campeggio Club Firenze e Toscana (di seguito “Club”), gli Organi Sociali, i Soci e i Collaboratori si conformano nell’esercizio delle attività associative.
- Il Codice integra lo Statuto Sociale e i Regolamenti interni, definendo il patto di cittadinanza associativa e le responsabilità etiche che ciascun iscritto assume verso la comunità dei campeggiatori, l’ambiente e le istituzioni.
- L’adesione al Club comporta l’accettazione incondizionata e il rispetto del presente Codice.
ART. 2 — ISPIRAZIONE FONDATIVA E SCOPI SOCIALI
- In armonia con gli articoli 1 e 2 dello Statuto Sociale, il Club fonda la propria identità sulla promozione del campeggio come stile di vita, strumento di crescita civile, impiego sociale del tempo libero e tutela dell’ambiente.
- Il Club persegue la diffusione dell’ecoturismo, la tutela della natura, della biodiversità e dell’ecosistema marino (Art. 2 d, e Statuto), ripudiando qualsiasi finalità di lucro e mantenendo una rigorosa neutralità politica e ideologica.
ART. 3 — VALORE SOCIALE DEL CAMPEGGIO, ACCESSIBILITÀ ED EQUITÀ
- La funzione sociale del campeggio: Il Club promuove il campeggio come un diritto sociale e un mezzo di emancipazione civile. La pratica dell’attività all’aria aperta deve essere accessibile a tutti, superando ogni ostacolo di natura economica, fisica o sociale.
- Sostegno ai meno abbienti: È fine primario del Club garantire anche alle fasce di popolazione con minori disponibilità economiche e alle famiglie in situazione di disagio la possibilità di accedere alla vita all’aria aperta, alla natura e alla vacanza sociale a costi equi e solidali.
- Piena inclusione delle persone con disabilità: Il Club opera attivamente per eliminare ogni barriera architettonica, sensoriale, culturale e relazionale all’interno dei propri campeggi e delle proprie iniziative. L’accoglienza dei soggetti con disabilità e dei loro nuclei familiari deve essere garantita con la massima cura, dignità, rispetto e supporto integrato da parte di tutta la comunità associativa.
ART. 4 — PRINCIPIO DI INCLUSIONE, ACCOGLIENZA E PARI DIGNITÀ
- Il Club promuove una comunità aperta e solidale. È tassativamente vietata ogni forma di discriminazione fondata su genere, età, disabilità, etnia, nazionalità, religione, orientamento politico, personale o condizione socio-economica.
- La diversità è riconosciuta come risorsa fondamentale di arricchimento umano e culturale per la vita del Club.
- Ciascun campeggiatore è tenuto ad adottare un atteggiamento accogliente, solidale e aperto verso chiunque partecipi alla vita del Club, garantendo un clima di reciproca fiducia e vicinanza.
ART. 5 — PRINCIPIO DI MASSIMA SOLIDARIETÀ E MUTUO SOCCORSO
- Spirito di fratellanza: La solidarietà sociale è il cuore pulsante del Club. Ogni Socio è chiamato a vivere la comunità associativa non come un semplice ritrovo ricreativo, ma come un luogo di supporto reciproco, vicinanza e mutuo soccorso.
- Aiuto nelle difficoltà: Ciascun campeggiatore si impegna a prestare spontaneamente la propria assistenza tecnica, logistica, morale e umana verso gli altri campeggiatori in caso di necessità, infortuni, malori, emergenze meteorologiche o difficoltà operative nella gestione della piazzola e delle attrezzature di campeggio.
- Attenzione e cura verso le fragilità: La comunità si fa carico prioritariamente dei soggetti più fragili, degli anziani, delle persone con disabilità e delle famiglie in temporanea difficoltà, garantendo loro vicinanza, abbattimento del senso di isolamento e supporto pratico e concreto nell’uso e nella fruizione degli spazi comuni.
ART. 6 — RELAZIONI INTERPERSONALI E CONVIVENZA CIVILE
- Ogni Socio è tenuto a mantenere, all’interno dei campeggi e in ogni contesto associativo, un comportamento improntato alla correttezza, alla gentilezza, alla trasparenza e al rispetto della persona.
- È severamente vietato l’uso di linguaggi offensivi, prevaricatori, aggressivi o lesivi della dignità e della riservatezza altrui, sia di persona sia attraverso strumenti informatici o social network.
- Ciascun campeggiatore deve conformare la propria presenza al rispetto della serenità e del riposo degli altri, osservando con scrupolo le regole di convivenza, gli orari di silenzio e la cura delle strutture comuni.
ART. 7 — RISPETTO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI DEL CLUB
- Dignità del lavoro: I dipendenti, i collaboratori, il personale di segreteria, di custodia, di pulizia e di manutenzione costituiscono una risorsa fondamentale per il corretto funzionamento del Club. Nei loro confronti è preteso da parte di tutti i Soci il massimo rispetto umano e professionale.
- Divieto di prevaricazione: È fatto severo divieto ai Soci di adottare verso il personale dipendente o i collaboratori atteggiamenti arroganti, prevaricatori, sgarbati, minacciosi o d’imperio. La qualifica di Socio non conferisce alcun potere gerarchico individuale sul personale del Club.
- Rispetto dei ruoli e delle disposizioni di servizio: I dipendenti e i collaboratori operano in esecuzione delle direttive impartite dal Datore di lavoro. Ciascun Socio è tenuto ad agevolarne il lavoro e a rispettarne le indicazioni operative nei campeggi e nella sede sociale.
- Segnalazione di anomalie: Eventuali lamentele o disservizi riguardanti l’operato del personale non devono mai dar luogo a diverbi diretti o scontri verbali, ma devono essere inoltrate esclusivamente per iscritto al Consiglio Direttivo tramite gli Organi Sociali preposti.
ART. 8 — LA PARTECIPAZIONE FATTIVA E LA NATURA DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
- Partecipazione come condizione identitaria: L’associazione è un patto d’azione comune e volontaria. Chi non partecipa fattivamente alla vita del Club, rifiutando ogni forma di coinvolgimento, contributo o collaborazione, nega l’essenza stessa del vincolo associativo e non può considerarsi un vero Socio.
- Superamento della logica consumistica: La qualifica di Socio non costituisce un titolo per l’acquisto di benefici commerciali o sconti personali. L’atteggiamento da mero “utente o consumatore di servizi” è in aperto contrasto con i principi costitutivi del Club. Le tariffe accessibili e le altre agevolazioni sono la diretta conseguenza del mutuo soccorso e dell’appartenenza, mai la loro causa.
- Obbligo morale di collaborazione: Ciascun Socio è chiamato ad apportare il proprio contributo concreto alla vita del Club (Art. 3 Statuto), sia attraverso la partecipazione alla vita democratica dell’Associazione, sia mettendo a disposizione tempo, competenze e lavoro volontario per la cura dei beni comuni e per il supporto ai soci più fragili.
ART. 9 — DISCIPLINA DEL LAVORO VOLONTARIO E OPERATIVO NEI CAMPEGGI
- Spirito del volontariato: Le attività di manutenzione, abbellimento, gestione e presidio dei parchi di campeggio sociali si fondano sull’apporto libero, gratuito e volontario dei Soci. Il lavoro volontario è la massima espressione dell’appartenenza, della solidarietà e dell’auto-organizzazione associativa.
- Ambiti di intervento: I Soci sono invitati a contribuire attivamente in prima persona a:
- Lavori di manutenzione ordinaria delle piazzole, del verde, delle infrastrutture e degli adeguamenti per l’accessibilità dei campeggi;
- Pulizia e salvaguardia del decoro degli spazi comuni, delle strutture igieniche e sociali;
- Supporto logistico nell’organizzazione di raduni, eventi culturali, sportivi e ricreativi;
- Presidio, accoglienza e tutoraggio verso i nuovi Soci, le famiglie e le persone con disabilità o esigenze specifiche.
- Coordinamento e Sicurezza: I lavori volontari devono svolgersi in modo coordinato, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, dal Comitato di Gestione o dai Responsabili dei campeggi. Ciascun volontario è tenuto ad operare con la massima prudenza, adottando tutte le cautele necessarie per la propria e l’altrui incolumità e rispettando le attrezzature sociali affidate.
- Gratuità delle prestazioni: Il contributo di lavoro volontario dei Soci è reso a titolo interamente gratuito e non dà diritto a pretese economiche o compensi di alcun tipo.
ART. 10 — TUTELA RADICALE DELL’AMBIENTE E RESPONSABILITÀ ECOLOGICA
- Il rispetto della natura rappresenta un dovere etico inderogabile e primario per ogni partecipante alla vita del Club.
- Ogni Socio deve adottare condotte volte all’impatto minimo sul territorio, praticando la drastica riduzione degli sprechi idrici ed energetici, la corretta differenziazione dei rifiuti e l’azzeramento di ogni forma di inquinamento acustico, visivo o atmosferico.
- Nei campeggi e durante le attività all’aria aperta è fatto divieto assoluto di danneggiare la flora, disturbare la fauna selvatica o alterare l’equilibrio degli ecosistemi naturali, marini e costieri (Art. 2 d, e Statuto).
ART. 11 — DOVERI STATUTARI ED ECONOMICI DEL SOCIO
- Ai sensi degli Articoli 3 e 22 dello Statuto Sociale, il Socio è vincolato all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali.
- Il puntualissimo versamento della quota associativa annua entro il 28 febbraio di ogni anno (Art. 22 Statuto) costituisce un dovere primario. Il mancato pagamento determina la mora e la sospensione immediata dai diritti sociali e dalle attività dell’Associazione.
- La permanenza dello stato di morosità, secondo le procedure previste dall’Art. 22 dello Statuto, comporta la perdita immediata della qualifica di Socio.
- La partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie costituisce un dovere civico primario quindi la mancata partecipazione alle adunanze, anche a mezzo delega, è da considerarsi contrario allo spirito associativo.
ART. 12 — TUTELA DELL’IMMAGINE, DEL DECORO E USO DEI SOCIAL NETWORK
- Dovere di tutela dell’immagine: Ai sensi dell’Art. 5 comma e) dello Statuto, i Soci sono tenuti a salvaguardare in ogni sede e con ogni mezzo il buon nome, il prestigio, l’onore e l’immagine storica del Campeggio Club Firenze e Toscana.
- Divieto di lesione dell’immagine anche a mezzo Social Network: È tassativamente vietato diffondere, con qualsiasi mezzo di comunicazione — ivi compresi canali digitali, piattaforme social (es. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok), forum o blog — contenuti, commenti, post, immagini o video che risultino denigratori, diffamatori, calunniosi o comunque lesivi del decoro e dell’onorabilità del Club, dei suoi Soci, delle sue Cariche Sociali o dei suoi dipendenti e collaboratori.
- Uso improprio di loghi e marchi: È fatto divieto di utilizzare il nome, il logo o i simboli ufficiali del Club per iniziative personali o su pagine/gruppi social non espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
- Sanzionabilità dei comportamenti digitali: La condotta lesiva commessa tramite social network o mezzi telematici costituisce violazione grave dei doveri associativi e dà luogo all’immediata attivazione del procedimento disciplinare di cui all’Art. 16.
ART. 13 — FUNZIONAMENTO, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Dovere di presenza e rigore partecipativo (Art. 11 Statuto): Essere eletti nel Consiglio Direttivo è un onore e una responsabilità verso tutti i Soci. I Consiglieri hanno l’obbligo di presenziare con continuità alle adunanze del Consiglio e alle Assemblee dei Soci. In conformità con l’Art. 11 dello Statuto, l’assenza non giustificata all’Assemblea dei Soci o a 2 (due) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo comporta l’immediata decadenza dalla carica di Consigliere.
- Esemplarietà del comportamento: I Consiglieri devono rappresentare un modello di condotta per l’intera comunità associativa, distinguendosi per puntualità, spirito di servizio, imparzialità e dedizione alla causa sociale.
- Convocazione e operatività: Il Consiglio si riunisce almeno ogni 60 giorni o su richiesta motivata del Presidente, di un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Sindaci (Art. 11 Statuto). I Consiglieri sono tenuti a studiare le questioni all’ordine del giorno e ad esprimere il proprio voto in modo libero, consapevole e nell’esclusivo interesse dell’Associazione.
- Presenza nei parchi di campeggio: Ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto, il Consiglio può individuare modalità e agevolazioni atte ad assicurare un’adeguata presenza dei propri membri all’interno dei campeggi, con l’obiettivo di garantire la supervisione, l’ascolto dei Soci e il corretto funzionamento delle strutture.
ART. 14 — PRINCIPI DI GOVERNANCE E ALTRE CARICHE SOCIALI
- I componenti del Comitato di Gestione, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e il Collegio dei Sindaci (Art. 7-17 Statuto) svolgono il proprio mandato con la massima trasparenza, diligenza e responsabilità.
- Salvo quanto previsto dallo Statuto per compiti o professioni specifiche (Art. 17 e 18), le cariche sociali sono di norma a titolo gratuito e costituiscono un servizio di volontariato al servizio del Club.
- Tutti gli amministratori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi e di operare in modo che la gestione amministrativa, contabile e patrimoniale sia condotta a norma di legge e in totale trasparenza (Art. 20 e 21 Statuto).
ART. 15 — TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- Il periodico ufficiale “Campeggio Toscano” (Art. 24 Statuto) costituisce il canale d’informazione privilegiato per garantire la trasparenza della gestione, promuovere le attività del Club e divulgare i valori del turismo sostenibile, dell’accessibilità e dell’educazione civica.
- La tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Verbali di Assemblea, Consiglio Direttivo, Comitato di Gestione e Collegio dei Sindaci) è improntata a criteri di massima trasparenza, tracciabilità e correttezza normativo-amministrativa (Art. 20 Statuto).
ART. 16 — SANZIONI DISCIPLINARI, GRADUAZIONE E GARANZIE PROCEDURALI
- Tipi di Sanzione: La violazione delle norme del presente Codice Etico, dello Statuto Sociale o dei Regolamenti comporta l’attivazione del procedimento disciplinare di competenza del Consiglio Direttivo (Art. 5 Statuto). Le sanzioni applicabili, graduate in base alla gravità dell’infrazione, sono:
- Richiamo scritto: applicabile nei casi di prima inosservanza lieve delle regole di convivenza o dei doveri associativi;
- Sospensione dalla qualifica di Socio (da 1 a 12 mesi): applicabile nei casi di recidiva, di comportamenti aggressivi o prevaricatori verso altri Soci o verso il personale dipendente (Art. 7), o di lesione dell’immagine del Club e dei suoi rappresentanti, anche se commessa a mezzo social network o canali informatici (Art. 12);
- Esclusione / Perdita della qualifica di Socio (Art. 5 Statuto): applicabile nei casi di gravi violazioni degli obblighi statutari, morosità prolungata, condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, o per reiterate e gravi condotte lesive dell’onore, dell’immagine e dell’integrità morale del Club commesse a mezzo stampa, internet o social network.
- Azioni legali a tutela del Club: La sanzione disciplinare dell’esclusione non pregiudica il diritto del Club di agire nelle sedi giudiziarie civili e penali competenti per il risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine patiti.
- Diritto di difesa e procedura: Nessuna sanzione può essere erogata senza formale contestazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, garantendo al Socio il diritto di essere convocato e ascoltato dal Consiglio Direttivo e di presentare le proprie memorie difensive prima della decisione.
ART. 17 — DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore immediatamente ed è vincolante per tutti gli appartenenti al Campeggio Club Firenze e Toscana.
- Il Codice è affisso in modo visibile presso la Sede Sociale, esposto nei campeggi del Club, pubblicato sui canali digitali ufficiali e consegnato in copia ad ogni nuovo iscritto all’atto della presentazione della domanda di ammissione (Art. 4 Statuto).
- Per quanto non espressamente regolato dal presente testo, si rinvia allo Statuto Sociale del Club e alla normativa vigente in materia di associazionismo e tutela dell’ambiente.



